STATUTO

 “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLTRELAVELA ETS”

TITOLO I – IDENTITA’

Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa di riferimento

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e segg. del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017), è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) ed Ente di Terzo Settore (ETS) che assume la denominazione “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OLTRELAVELA ETS”, da ora in avanti indicata con il termine “Associazione”.

L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell’Ente di Promozione Sportiva a cui aderisce l’Associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Piombino (LI), in via Giovanni Lerario 118 e sede amministrativa in Via Fontanella n. 2 , Castagneto Carducci (LI).

Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni distaccate al fine del raggiungimento del proprio scopo e finalità.

La durata dell’Associazione è illimitata. In qualsiasi momento l’Assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 3 – Scopo e finalità

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha scopo di lucro ed opera per il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità.

In particolare, l’Associazione intende accrescere il benessere psicofisico delle persone, il loro senso di appartenenza alla comunità attraverso proposte sportive, espressive, culturali e ricreative. 

Art. 4 – Attività

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - compresa l’attività didattica nonché l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; l’organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o indiretta attraverso la collaborazione con altri soggetti; lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport; la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; la gestione di corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi - volte alla promozione, diffusione, tutela e sviluppo delle discipline sportive a cui è affiliata e di quelle collegate;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. 

L’Associazione può esercitare altresì attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In qualsiasi caso, l’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento del proprio scopo e finalità; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati.

L’Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a federazioni, confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 – Ammissione degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti ne condividono le finalità della stessa e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Le Società e gli Enti che intendono aderire all’Associazione dovranno presentare una richiesta scritta sottoscritta dal loro rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

-       eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

-       esaminare i libri sociali, attraverso richiesta scritta e motivata al Presidente;

-       frequentare i locali dell’associazione;

-       partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;

Gli associati hanno l’obbligo di:

-       rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;

-       versare il contributo associativo stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 7 – Scioglimento rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi, oppure che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio  dell’esercizio; oppure che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione e che, in qualunque modo, arreca danni gravi, anche morali, all’Associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della deliberazione dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO III - ORGANI

Art. 8 - Organi associativi

Sono organi dell’Associazione:

-       l’Assemblea degli associati;

-       il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;

-       l’Organo di controllo, se nominato od obbligatorio per Legge.

Le prestazioni di tutti i componenti degli organi associativi sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso effettivo e documentato delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi nell’espletamento di specifici incarichi.

Art. 9 - Assemblea: compiti

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti inderogabili:

-       discutere e deliberare sulla nomina e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali sindaci;

-       discutere e deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

-       discutere e deliberare sull’approvazione di eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari, elaborati dal Consiglio Direttivo;

-       discutere e deliberare sul bilancio di esercizio;

-       discutere e deliberare sulle modificazioni dello statuto, con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei presenti;

-       discutere e deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, con una maggioranza dei ¾ degli associati come disposto dall’art. 21 del Codice civile;

-       deliberare su ogni altro argomento attribuito dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10 – Assemblea: convocazione

L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’Organo di controllo (se nominato) o dal almeno 1/10 degli associati. 

L'Assemblea è convocata mediante lettera, posta elettronica (anche certificata), messaggio WhatsApp, messaggio sms e mediante affissione di avviso di convocazione nella sede associativa con preavviso di almeno 8 giorni dalla data dell'adunanza. 

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Art. 11 – Assemblea: costituzione e deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima, delibera validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo é formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea tra gli associati maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: riunioni e convocazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo messaggio sms o messaggio WhatsApp, lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o certificata, almeno 8 giorni prima della adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: poteri e funzioni

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

-       curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

-       predisporre i Regolamenti interni;

-       stabilire le quote associative e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;

-       deliberare circa l’ammissione e l'esclusione degli associati ed accettarne il recesso;

-       redigere il bilancio di esercizio;

-       istituire eventuali sezioni in altre città;

-       nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita associativa;

-       stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività associativa;

-       compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

-       affidare, con apposita deliberazione, deleghe speciali ai suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altri motivi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadono dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma dell’Associazione.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende all’attività sociale di ogni settore, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre 90 (novanta) giorni dalla emissione del provvedimento.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vicepresidente.

Art. 16 – Organo di controllo

Qualora l’Assemblea lo ritenga necessario, ovvero in caso di obbligo di Legge, al fine di garantire il buon funzionamento dell’Associazione, può istituire un Organo di controllo che potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Sindaco unico, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’Associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall’Assemblea e possono essere rieletti; l’Assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

Il Sindaco unico dura in carica per quattro esercizi, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall’Assemblea e può essere rieletto.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV - PATRIMONIO

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 17, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Risorse economiche

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da contributi derivanti dalle attività di interesse generale e da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività /diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 21 – Libri e registri

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

-       libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-       registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

-       libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-       libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-       il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di ¾ (tre quarti) degli associati.

L’Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati sportivi e tra gli associati sportivi medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni di appartenenza.

Per tutti gli altri associati, tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati non sportivi ovvero tra questi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Livorno.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni. Dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni. Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Livorno. L'arbitrato avrà sede in Livorno ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 24 - Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell’Assemblea.

Art. 25 - Rinvio

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni a cui l’Associazione è affiliata ed in genere alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento sportivo e giuridico italiano.


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57025 Piombino

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Questa attività di propaganda è in funzione degli scopi istituzionali e necessaria per lo sviluppo e

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